Alcune delle principali leggi in materia del credito al consumo.
Legge 14 maggio 2005, n. 80
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché
per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento
ordinario n. 91.
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Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al
codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa comunitaria e in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi
previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, nonchè sottoposto al parere della
Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 93
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il
parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale
termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto
è successivamente trasmesso al Parlamento, perchè sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla
data della trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del
parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di
quest’ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di
cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.
3. Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo
identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell’articolo
111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione
debba riguardare un fatto controverso; l’obbligo che il motivo di ricorso si
chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un
quesito di diritto; l’estensione del sindacato diretto della Corte
sull’interpretazione e sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di
diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell’articolo 360 del
codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che
decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità
immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente
esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della
riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle
sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di
giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui
all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere
assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in
precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al
precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non
intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza
motivata; l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche
nel caso di violazione di norme processuali; l’enunciazione del principio di
diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione e
con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati
sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità
della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non
ricorribilità del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della
Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo
contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la
competenza;
b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato prevedendo:
la disponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto
dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di
compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità,
riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una
disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella
nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle
parti, nonchè relativa alla successione nel diritto controverso ed alla
partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi
fondamentali dell’istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire
l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e
completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative
fattispecie; una disciplina dell’istruzione probatoria, con la previsione di
adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in
via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per
legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una
razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche
con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una
razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il
lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una
razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per
nullità secondo i seguenti princìpi: 1) subordinare la controllabilità del lodo
ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del codice di procedura civile alla
esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il
contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico, 2)
disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da
parte del giudice dell’impugnazione per nullità, 3) disciplinare in generale i
rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l’eccezione di patto
compromissorio; una disciplina dell’arbitrato amministrato, assicurando che
l’intervento dell’istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo
solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni
compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato
all’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa
disciplina all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con
esclusione di quanto previsto dall’articolo 838 del codice di procedura civile;
che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di
patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà
delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto
del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di
eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire
della tutela cautelare.
4. Nell’esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare
la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e
delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai
princìpi di delega in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto
legislativo adottato nell’esercizio della predetta delega.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui
al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti, nonchè la riconduzione della disciplina della transazione in sede
fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato
preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti
legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro
della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento,
ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti
sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo
periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è
prorogata di sessanta giorni.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti princìpi:
1) semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei soggetti esonerati
dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle procedure applicabili
alle controversie in materia;
2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore
partecipazione dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa; coordinare i
poteri degli altri organi della procedura;
3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando
tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali
associati, le società tra professionisti, nonchè coloro che abbiano comprovate
capacità di gestione imprenditoriale;
4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento,
eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di
residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze
della procedura;
5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi
si rivolgano nei confronti dell’effettivo destinatario della prestazione;
6) ridurre il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria;
7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici
pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la
propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo
una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i
contratti di locazione finanziaria;
8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio
dell’impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed
introducendo l’obbligo di informativa periodica da parte del curatore al
comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
9) modificare la disciplina dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi
della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative
domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l’esame dello
stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati,
confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato
dei creditori, nonchè confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione
indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;
10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, il
curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa
approvazione del comitato dei creditori, all’autorizzazione del giudice delegato
contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo,
specificando:
10.1) se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di singoli
rami di azienda, anche tramite l’affitto a terzi;
10.2) la sussistenza di proposte di concordato;
10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
10.4) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni
o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei
creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di
procedere alla sua votazione, e che l’approvazione del programma sia subordinata
all’esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;
11) modificare la disciplina della ripartizione dell’attivo, abbreviando i tempi
della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;
12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi
della procedura e prevedendo l’eventuale suddivisione dei creditori in classi
che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle
varie categorie di creditori, nonchè trattamenti differenziati per i creditori
appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi,
prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio,
pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio;
disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la
disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei
relativi procedimenti;
13) introdurre la disciplina dell’esdebitazione e disciplinare il relativo
procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore
persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non
soddisfatti qualora:
13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le
informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e al
proficuo svolgimento delle operazioni;
13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria
corrispondenza;
13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la
richiesta;
13.5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato
o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in
connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati
sia intervenuta la riabilitazione.
14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;
b) prevedere l’abrogazione dell’amministrazione controllata;
c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme
relative all’imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni
mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo
stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice
civile, cui tuttavia è posposto.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005- Supplemento
ordinario n. 91
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
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Capo I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
Art. 1.
(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno
all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire
l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in
tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonche' per l'incentivazione
dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo
stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, ferme restando le
vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto
delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione
di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia
delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei
principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e
della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie
informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla
base delle disposizioni vigenti in materia. E' fatta salva la disciplina in
materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte
certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: "Agenzia delle entrate" sono inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle
dogane".
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature
scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed
interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul
mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il
contrasto di quelle fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalita'
internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta
milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate
all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del
comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili
per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonche' finalizzate al
potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro
per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema
d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri
dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE
del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli
anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro
1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla
legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per cento per gli investimenti
all'estero che riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che garantiscano il
mantenimento delle capacita' produttive interne. Resta ferma la facolta' del
CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza
averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che,
per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta' intellettuale. La
sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per
fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate,
senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede
alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme
le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero
delle attivita' produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare
alla lotta alla contraffazione.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le
parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le seguenti: "o di
origine".
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: "due milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "ventimila euro".
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo
1-quater opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri
Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990,
n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre
2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo
all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle
attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte
sostanziale delle attivita produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita' all'estero in
data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle
agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle
previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE
n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6
maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e innovazione delle imprese
italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota
del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui le
imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel
periodo di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono
effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su
capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Uffici all'estero" dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono
comunicati al competente centro di responsabilita', all'ufficio centrale del
bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e
delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro
degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle norme di cui al presente comma.
15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati
alle rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali,
sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti
analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni
dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ove cio' sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento
dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo
missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al
rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di
realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale
e' altresi' corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva
realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la
definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo
dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al
31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla
gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo speciale per la
cooperazione allo sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti
capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui
all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione
puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano
localmente. La congruita' dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni
non governative per la realizzazione di programmi di microcredito e' attestata
dal capo della rappresentanza diplomatica.
Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con
riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di eta'
ovvero da lavoratori con piu' di quarantacinque anni di eta', anche pensionati";
c) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto
di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova
applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti
collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale";
d) all'articolo 70, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi";
e) all'articolo 70, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu'
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo, con
riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso
di un anno solare;
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio
per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a
10.000 euro";
f) all'articolo 72, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede
al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i
dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei
contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al
13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli
infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del
buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo
di rimborso spese;
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1,
lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e
assicurativa del lavoro subordinato".
g) all'articolo 72, comma 5, la parola: "metropolitane" e' soppressa.
Art. 1-ter.
(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere
stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura
superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i
provvedimenti gia' adottati.
Art. 1-quater.
(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione)
1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti
di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei
diritti di proprieta' industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di
contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle
competenti direzioni generali del Ministero delle attivita' produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di
composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2.
(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonche' in
materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla
Consob).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo
che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati
con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro
sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo
stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita'
d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano
ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini
entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche'
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia
attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da
dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure
concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione,
alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le
disposizioni delle leggi speciali.";
b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente:
"Art. 70. (Effetti della revocazione)". - La revocatoria dei pagamenti avvenuti
tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o
dalle societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha
restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o
reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e'
provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle
stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.";
c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono
aggiunte, in fine, le parole: "e degli accordi di ristrutturazione";
d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente:
"Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). - L'imprenditore che si
trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un concordato preventivo
sulla base di un piano che puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da
questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori
o societa' da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le
azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto
del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e
interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.";
e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente:
"Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per l'ammissione alla procedura
di concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il
trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del
ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprieta' o
in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere
accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che
attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma
dell'articolo 152.";
f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente:
"Art. 163 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale, verificata la completezza
e la regolarita' della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo,
dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste
diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del
provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai
creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28
e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si
presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale
provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.";
g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente:
"Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il concordato e'
approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei
creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella
classe medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma,
puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di
creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato
e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di
prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla
terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o
in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia
sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini
del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i
suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei
loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.";
h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito al seguente:
"Art. 180 (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione). - Il
tribunale fissa un'udienza in camera de consiglio per la comparizione del
debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga
affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e
qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e
dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le
informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti
del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 e'
raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste
diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, puo' approvare il
concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la
maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare
soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a
darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono
depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e
le modalita' per lo svincolo.";
i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Chiusura della procedura). - La procedura di concordato preventivo si
chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione
deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai
sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal
tribunale di sessanta giorni,";
l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e' inserito il
seguente:
"Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il debitore puo'
depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un
accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti
almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da
un esperto sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro
interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla
pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di
consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi
dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giomi dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro
delle imprese.".
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si
applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non
ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo telefax o a
mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere l'avviso";
b) all'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo telefax o a
mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere l'avviso";
b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: "ultimo"" e' sostituita dalla
seguente: "secondo".
b-ter) all'articolo 167, secondo comma, dopo le parole: "le eventuali domande
riconvenzionali" sono inserite le seguenti: "e le eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio";
c) all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine il difensore
indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.;
c-bis) l'articolo 180 e' sostituito dal seguente:
"Art. 180 (Forma di trattazione). -- La trattazione della causa e' orale. Della
trattazione della causa si redige processo verbale.";
c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). -
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il
giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e,
quando occorre, pronuncia. i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo
comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167,
secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una
nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la
comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La
mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento
valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando e' disposta la
comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti
della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei
fatti della causa da parte del procuratore e' valutabile ai sensi del secondo
comma dell'articolo 116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del
terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali
ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai
sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese
del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore
a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte,
e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonche' un successivo
termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed
eccezioni nuove o modaicate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di
prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva
di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori
dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza
di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili
e rilevanti. L'ordinanza di cui al sesto comma e' comunicata a cura del
cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax,
nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi,
nonche' a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). -- Nell'udienza fissata con
l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore
procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo'
dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di
cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione
ai primi.";
d) all'articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire
in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia
dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di
telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata
deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la
conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento.";
e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
"Art. 474 (Titolo esecutivo). -- L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che
in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge
attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle
obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu'
dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.";
2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: "non superiore a 5 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a 5.000";
3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: "ma se esso" fino a: "a norma
dell'articolo 170" sono soppresse;
4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a
25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia
dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e'
altresi' inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.";
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: "sia inserito" sono inserite le seguenti:
"almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell'incanto.";
5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente:
"Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei
capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre
alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive
notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria
dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento
appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il
debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso
sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della
dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388,
terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia
divenuto insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente,
esercitare la facolta' di cui all'articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da
sottoporre ad esecuzione, puo', su richiesta del creditore e previa
autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti
gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta,
anche riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve
indicare distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei
creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L'ufficiale
giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere l'assistenza della forza
pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il
pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale
competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione
prevista nell'articolo 488, secondo comma.";
6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento anteriore alla vendita"
sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569";
6.2) al quarto comma, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"diciotto mesi";
7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore
hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al
momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati
ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un
diritto di pegno.";
7.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante
ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per
l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni
del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento
se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese
necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo,
non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro
il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro
preferito in sede di distribuzione.";
8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, infine, le parole: "e previo
accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari,
pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo";
9) l'articolo 512 e' sostituito dal seguente:
"Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione,
sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o
terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno
o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice
dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede
con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617,
secondo comma.
Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in
tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.";
10) all'articolo 524, secondo comma, le parole: "nell'articolo 525, secondo
comma" e le parole: "nel terzo comma dell'articolo 525" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "nell'articolo 525, primo comma" e: "nel
secondo comma dell'articolo 525";
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
11.1) il primo comma e' abrogato;
11.2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518,
non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo
non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529.";
12) all'articolo 526, le parole: "a norma del secondo comma e del terzo comma
dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo
525";
13) l'articolo 527 e' abrogato;
14) all'articolo 528, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui
all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla
distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i
diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli
intervenuti in precedenza.";
15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: "terzo comma", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma"; 16) all'articolo 532, il primo
e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza incanto dei beni
pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite
giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato
nel settore di competenza, affinche' proceda alla vendita in qualita' di
commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito,
se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e
commerciale in relazione alla peculiarita' del bene stesso, fissa il prezzo
minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la
vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione.";
17) l'articolo 534-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice, con il
provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati, delegare
all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un
notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un dottore
commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni
mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono
regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili
con le previsioni della presente sezione.";
18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
18.1) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite le seguenti: "e nei limiti
dell'importo del credito precettato aumentato della meta";
18.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore puo' chiedere
la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496
ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti
giorni dall'istanza.";
19) all'articolo 557, secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "dieci giorni";
20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
20.1) al secondo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il giudice
provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal
debitore.";
20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli
obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e salvo che per la
particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilita',
dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata la
vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni
medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al
primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e' nominato
custode altro soggetto.";
21) all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
21.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Modalita' di nomina e revoca
del custode. Modo della custodia)";
21.2) al primo comma e' anteposto il seguente:
"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonche' l'autorizzazione di
cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In
quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo
l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo
485.";
21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalita' con
cui il custode deve adoperarsi perche' gli interessati a presentare offerta di
acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell 'immobile pignorato
ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la
disponibilita'.";
22) l'articolo 563 e' abrogato;
23) l'articolo 564 e' sostituito dal seguente:
"Art. 564 (Facolta' dei creditori intervenuti). I creditori intervenuti non
oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano
all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo,
possono provocarne i singoli atti.";
24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: "nell'articolo 563,
secondo comma," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 564";
25) l'articolo 567 e' sostituito dal seguente:
"Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui all'articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni
dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle
mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella
vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso,
nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile
attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola volta su
istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non e' richiesta o non
e' concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia
del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata depositata
la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite
le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della
trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il
giudice dichiara altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
altri beni pignorati.";
26) l'articolo 569 e' sostituito dal seguente:
"Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). - A seguito
dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta
giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo
567, nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il giuramento e
fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui
all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la
data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalita'
della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti
esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non
inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono
essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la
medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine,
l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di
cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui
non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per
il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572,
terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non
abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice
dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve
essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.";
27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a
offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di
procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente
deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del
prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e' fissato
dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni.
L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalita'
stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono
annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di
chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o
del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data
dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione
e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella
busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla
presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione
sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile determinato a norma
dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e' senz'altro accolta.
Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non puo' far luogo alla
vendita se vi e' il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice
ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore vendita con il sistema
dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i
termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono piu' offerte, il giudice
dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta piu' alta.
Se la gara non puo' avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il
giudice puo' disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare
l'incanto.";
28) l'articolo 575 e' abrogato;
29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base
d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli
offerenti";
30) l'articolo 580 e' sostituito dal seguente:
"Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto e' necessario
avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e' immediatamente
restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso
di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e' restituita
solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte e' trattenuta
come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.";
31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere
fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse
non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto
nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle
forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio
della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale
il cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione
all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere
fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi
precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che,
entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura
di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma,
l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli
offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo e'
trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Art. 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel
termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma
dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante
l'avvenuto versamento.
Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario
e' stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice
dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del
prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che
potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di
finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore
della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto
ed il conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione
del decreto se non unitamente all`iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte
finanziata.";
32) all'articolo 586, al primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del
pignoramento.";
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). - Ogni creditore, nel termine
di dieci giorni prima della data dell'incanto, puo' presentare istanza di
assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto
non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di assegnazione deve contenere
l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista
nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia
alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri
creditori oltre al procedente, questi puo' presentare offerta di pagamento di
una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo
che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita all'incanto non ha
luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice
provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve
versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il
decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). - Se
non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice
dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592
e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perche'
si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse condizioni di vendita e
diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quarto a
quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa
un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta
giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
1/2 3-bis.
DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione,
con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi
dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un
notaio avente preferibilmente sede nel circondano o a un avvocato ovvero a un
dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate al terzo
comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce
il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della
pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571
e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti
e ove si svolge l'incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo
comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato dal giudice ai sensi
dell'articolo 569, primo comma;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del
prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 4) alla fissazione
degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli
587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a
pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di
atti volontari di trasferimento, nonche' all'espletamento delle formalita' di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione
ai sensi dell'articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al
giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell 'articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il
professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui
all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui
all'articolo 498, non intervenuti, nonche' a tutti gli altri adempimenti
previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le
attivita', che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute
in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal
giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il
suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All'avviso si applica l'articolo
173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale
d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali
l'incanto si svolge, le generalita' delle persone ammesse all'incanto, la
descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione
provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo
stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579,
secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista delegato ne da'
tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo
comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e
trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se
previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione
urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il
professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice
dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori
incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente
comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata
dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice
dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita con incanto.
Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle
operazioni di vendita, insorgono difficolta', il professionista delegato puo'
rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e
gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche'
avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il
quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita
salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.";
34) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono
inserite le seguenti: "o il professionista delegato a norma dell'articolo
591-bis";
35) all'articolo 598, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le
seguenti: "o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis";
36) all'articolo 600, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice
dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che
ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore
al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.";
37) all'articolo 608, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale
giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a
rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'.";
38) dopo l'articolo 608 e' inserito il seguente:
"Art. 608-bis (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante). -
L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima
della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte
esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.";
39) all'articolo 611, secondo comma, dopo le parole: "giudice dell'esecuzione"
sono inserite le seguenti: "a norma degli articoli 91 e seguenti";
40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
"Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia
esecutiva del titolo.";
41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni: 41.1) al primo
comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti
giorni";
41.2) al secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "venti giorni";
42) l'articolo 624 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione). - Se e' proposta
opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il
giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di
parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo
ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo
comma.
Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice dell'esecuzione,
su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il
debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione e'
disposta per una sola volta. L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento,
anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve
presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve
proseguire.";
43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: "e' ammesso reclamo" sono
inserite le seguenti: "da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero
degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni
dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e";
dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole: "in arbitri" sono inserite le
seguenti: "anche non rituali";
2) all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"sessanta giorni";
2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sessanta giorni";
2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo
669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi
speciali, nonche' ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o
di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il
giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei
provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda e' stata
proposta in corso di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e' invocabile in un diverso
processo";
3) all'articolo 669-decies, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel
corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo', su
istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti
nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante
deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. Quando il
giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e
la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del
reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste
al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti
nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante
deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.";
4) all'articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il provvedimento
cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se
anteriore.";
4.2) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del
reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio,
nel relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni e
acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice.";
5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
5.1) al primo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza,
possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi
consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta."; 5.2) dopo il
primo comma e' inserito il seguente:
"L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni
in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.";
6) dopo l'articolo 696 e' inserito il seguente:
"Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, puo'
essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma
dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei
crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del
medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della
relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo
verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la relazione
depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di
merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.";
7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente.
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto
compatibili.";
7.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi
dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo
ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa
dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica
l'articolo 669-novies, terzo comma.";
8) all'articolo 704, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La
reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente
a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei
indispensabili; ciascuna delle parti puo' proseguire il giudizio dinanzi al
giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703.";
e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli 706, 707, 708 e 709
sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si
propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero,
in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con
ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e'
fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile,
la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale
della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa
con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a se', che
deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per
la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge
convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707 (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono comparire
personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo
giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del
decreto gli sia rinnovata.
Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). -
All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della
conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i
coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei
e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina
il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709 (Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza).
- L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti
al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non
comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e'
comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere
notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e
trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a
meta'.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il
deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di
cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167,
primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e
di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non
potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di
cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal
giudice istruttore.
Art. 709-bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice
istruttore). - All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto,
quinto, sesto e settimo. Si applica altresi' l'articolo 184.";
3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima
residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente
all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo
di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi e' residente
all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo'
essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o
dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio
o di cessazione degli effetti civili dello stesso e' fondata.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile
del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati
o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a
se', che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine
per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il
coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente
nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime
dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente,
salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il
ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si
presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la
comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi
prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si
conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i
rispettivi difensori nonche', qualora lo ritenga strettamente necessario anche
in considerazione della loro eta', i figli minori, da', anche d'ufficio, con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa
l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il
presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente
e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata
dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve
essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di
comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo
163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresi' termine al
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere
il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6),
del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in
giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso
codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di
cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine
stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e
settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresi' l'articolo 184 del
medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione
dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale
sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si
applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la
sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo'
disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di
primo grado e' provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni
inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al
tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata
l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che
le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli
stessi, si applica la procedura di cui al comma 8". 3-ter. Alle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 70-bis e' inserito il seguente:
"Art. 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta). - La citazione puo'
anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero
7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralita'
degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un
termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma
inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma
dell'articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente
comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5."; b) l'articolo 169-bis e' sostituito
dal seguente:
"Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal
giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e'
stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai dottori
commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei
pubblici registri.";
c) l'articolo 169-ter e' sostituito dal seguente:
"Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di
vendita). - Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati
anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e
esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni
mobili iscritti nei pubblici registri.";
d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i seguenti:
"Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto). -
L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono
risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del
titolo in base al quale e' occupato, con particolare riferimento alla esistenza
di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di natura condominiale,
gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i
vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che
saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del bene nonche'
l'esistenza della dichiarazione di agibilita' dello stesso. L'esperto, prima di
ogni attivita', controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567,
secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti
o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o
intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni
prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di
posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purche' abbiano
provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito,
secondo le modalita' fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene
all'udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter (Pubblicita' degli avvisi tramite internet). - Il Ministro della
giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati
all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le
modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art. 173-quater - (Avviso delle operazioni di vendita con incanto da parte del
professionista delegato). - L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis
del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del
terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui
all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le notizie di cui all'articolo 46 del
citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da
determinare le nullita' di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico,
ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio
1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che
l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle
disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui
all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.";
e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni
delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli
avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a
notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di
vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista e' liquidato dal giudice dell'esecuzione
con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e
le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di
liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di
vendita). - Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli
avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti
contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi,
distinti per ciascun circondano, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle
operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione
degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono
allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti
professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello
svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili
a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici
dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da
ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la
cancellazione dei professionisti ai quali in una o piu' procedure esecutive sia
stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle
direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis,
primo comma, del codice.
I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non
possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.";
f) l'articolo 181 e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Disposizioni sulla divisione). - Il giudice dell'esecuzione, quando
dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione
della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati
sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con
l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza
davanti a se' per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte
piu' diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del
contraddittorio mediante la notifica del l'ordinanza".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni
dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di
sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa
sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale
giudiziario stesso.";
b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "per telegrafo" sono inserite
le seguenti: "o in via telematica";
c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se le persone abilitate a
ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se
l'agente postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o
per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e'
depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo
deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al
destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso
in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in
caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso
oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio
o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha
richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario
al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o
della sua dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche'
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con
l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto
termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Trascorsi dieci giorni dalla data
di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di
ricevimento e' immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con
annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non
ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio
postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne
abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale,
della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della
data di restituzione.";
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "La notificazione si ha per
eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se
anteriore.";
4) al quinto comma, dopo le parole: "presso l'ufficio postale" sono inserite le
seguenti: "o una sua dipendenza";
5) il sesto comma e' abrogato.
4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo
avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20
novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del
mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni
tarffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica
previsti dalle leggi vigenti.
4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i
seguenti:
"Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si
applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle
operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di
crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle
medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura,
effettuate da banche in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia
l'acquisto ditali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti
concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia
per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al comma 1 e le somme
corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti,
anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con
finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli
altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di
cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a
beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per
portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al
comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla
banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
alle pubbliche amministrazioni debitrici. Aifinanziamenti concessi alle societa'
di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime societa' si applica
l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta
disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le
attivita' cedute, la tipologia di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti
profili di ris